Art. 3.
(Disposizioni finali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, sono soppressi il ruolo dei magistrati militari, istituito presso il Ministero della difesa ai sensi del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, il Consiglio della magistratura militare, istituito dalla legge 30 dicembre 1988, n. 561, e il Corpo degli ufficiali della giustizia militare, istituito dal regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni.